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Ordinanza — n. 23804/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23804/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23804/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLINI GUIDO nato a PARMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PORCELLINI GUIDO in relazione al reato di cui al capo 7) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni uno, mesi 5 e giorni 15 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 comma secondo e 648 cod. pen. (capo 8 dell'imputazione) e artt. 81 comma secondo e 481 cod. pen. (capo 9 dell'imputazione).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23804/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 81 comma secondo e 648 cod. pen. (capo 8 dell'imputazione) e artt. 81 comma secondo e 481 cod. pen. (capo 9 dell'imputazione).

Parole chiave

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falsità ideologica in documenti messa in circolazione di monete false partecipazione al reato concorso materiale di reati verdetto di colpevolezza prova del dolo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PORCELLINI GUIDO nato a PARMA il 20/09/1969 avverso la sentenza del 10/01/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 10/01/2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pesaro, dichiarava non doversi procedere nei confronti di PORCELLINI GUIDO in relazione al reato di cui al capo 7) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni uno, mesi 5 e giorni 15 di reclusione ed euro 2.500,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 81 comma secondo e 648 cod. pen. (capo 8 dell'imputazione) e artt. 81 comma secondo e 481 cod. pen. (capo 9 dell'imputazione).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale per carente, insufficiente e illogica motivazione avuto riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 648 cpv. cod. pen., è inammissibile poiché reiterativo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con il supporto di congrua motivazione esposta nel corpo della sentenza impugnata, ove i giudici di merito, con argomentazioni congrue e corrette in diritto dato conto delle ragioni ostative all'applicazione dell'ipotesi attenuata di ricettazione, in considerazione sia della "reiterazione delle condotte in un ampio lasso temporale" sia per "la quantità e la diversa natura delle sostanze e della specialità medicinali per cui è processo"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 0