Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23803/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23803/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23803/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA SALVATORE nato a NAPOLI il 26/09/1970 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 01/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 21/01/2021 nei confronti di PERRELLA SALVATORE in relazione al reato di cui all'agli artt. 110 e 640 commi primo e secondo n. 2 e 2 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del prevenuto e con riguardo al compendio probatorio valorizzato a sostegno di tale affermazione, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al "granitico" compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravame si sono riportati, saldandole ed integrandole; in particolare, l'affermazione di penale responsabilità del PERRELLA è stata fondata sulla scorta delle "logiche, conseguenziali e prive di intento calunniatorio" dichiarazioni rese dalla parte offesa, riscontrate, poi, con gli atti acquisiti, che hanno comprovato - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dell' imputato per i reati contestati, in assenza, peraltro, di alcuna versione alternativa dei fatti forniti da quest'ultimo che rimasto assente nel corso del giudizio; osservato che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104): accertamento questo, nel caso di specie, esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23803/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 640 commi primo e secondo n. 2 e 2 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del prevenuto e con riguardo al compendio probatorio valorizzato a sostegno di tale affermazione, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al "granitico" compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravame si sono riportati, saldandole ed integrandole; in particolare, l'affermazione di penale responsabilità del PERRELLA è stata fondata sulla scorta delle "logiche, conseguenziali e prive di intento calunniatorio" dichiarazioni rese dalla parte offesa, riscontrate, poi, con gli atti acquisiti, che hanno comprovato - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dell' imputato per i reati contestati, in assenza, peraltro, di alcuna versione alternativa dei fatti forniti da quest'ultimo che rimasto assente nel corso del giudizio; osservato che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104): accertamento questo, nel caso di specie, esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale contraffazione di merci bancarotta fraudolenta conseguimento fraudolento di una prestazione reati di corruzione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERRELLA SALVATORE nato a NAPOLI il 26/09/1970 avverso la sentenza del 01/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 01/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 21/01/2021 nei confronti di PERRELLA SALVATORE in relazione al reato di cui all'agli artt. 110 e 640 commi primo e secondo n. 2 e 2 bis cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla responsabilità penale del prevenuto e con riguardo al compendio probatorio valorizzato a sostegno di tale affermazione, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito, con cui il ricorrente omette il confronto: si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, con riguardo al "granitico" compendio probatorio a suo carico e ben evidenziato dalla Corte territoriale, peraltro in linea con le pertinenti argomentazioni del giudice di primo grado a cui i giudici del gravame si sono riportati, saldandole ed integrandole; in particolare, l'affermazione di penale responsabilità del PERRELLA è stata fondata sulla scorta delle "logiche, conseguenziali e prive di intento calunniatorio" dichiarazioni rese dalla parte offesa, riscontrate, poi, con gli atti acquisiti, che hanno comprovato - oltre ogni ragionevole dubbio - la penale responsabilità dell' imputato per i reati contestati, in assenza, peraltro, di alcuna versione alternativa dei fatti forniti da quest'ultimo che rimasto assente nel corso del giudizio; osservato che il percorso argomentativo relativo alla credibilità intrinseca ed estrinseca della p.o. seguito dai giudici di merito, appare conforme ai criteri dettati da questa Suprema Corte e secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto (Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104): accertamento questo, nel caso di specie, esattamente compiuto con valutazione conforme da parte dei giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci