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Ordinanza — n. 23798/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23798/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23798/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; osservato che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; rilevato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

Regesto Legislator

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art. 69 cod. pen; Ordinanza — n. 23798/2023 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 30/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Macerata in data 12/02/2020 nei confronti di SALVATORE DI DONATO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma secondo n.

Parole chiave

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gravità della pena circostanze aggravanti o attenuanti peggioramento di uno stato anteriore riesame dell'entità pena adeguamento della pena attenuazione libera della pena

Disposizioni normative citate

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art. 69 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI DONATO SALVATORE nato a NAPOLI il 23/07/1962 avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 30/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Macerata in data 12/02/2020 nei confronti di SALVATORE DI DONATO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 99, comma secondo n.

1) e 628 commi primo e terzo n.

1) cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; osservato che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell'esercizio del potere discrezionale previsto dall'art. 69 cod. pen. scelga la soluzione dell'equivalenza, anziché della prevalenza delle attenuanti, ritenendola quella più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto; rilevato che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto. (Sez.

U, Sentenza n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo Rv. 245931 - 01), sicchè la sentenza sul punto è immune da censure avendo i giudici effettuato una valutazione complessiva, tenendo conto della obiettiva gravità del reato e della pericolosità del ricorrente, desunta dal "significativo pregresso penale del soggetto" (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023