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Ordinanza — n. 23797/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23797/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23797/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEDDU FRANCESCO nato a SIMAXIS il 16/05/1946 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 21/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/06/2016 nei confronti di NIEDDU FRANCESCO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione della condotta quale ipotesi di furto e non di ricettazione è da ritenere non consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente disatteso la tesi oggi reiterata chiarendo che l'imputato non aveva in alcun modo fornito elementi tali da ritenere che egli stesso era stato autore del furto del bene trovato nella sua disponibilità; osservato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio per cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto Rv. 258264 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23797/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione della condotta quale ipotesi di furto e non di ricettazione è da ritenere non consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente disatteso la tesi oggi reiterata chiarendo che l'imputato non aveva in alcun modo fornito elementi tali da ritenere che egli stesso era stato autore del furto del bene trovato nella sua disponibilità; osservato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio per cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto Rv. 258264 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente contraffazione di merci favoreggiamento imputazione di furto ricompensa
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NIEDDU FRANCESCO nato a SIMAXIS il 16/05/1946 avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 21/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/06/2016 nei confronti di NIEDDU FRANCESCO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all' art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla qualificazione della condotta quale ipotesi di furto e non di ricettazione è da ritenere non consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente disatteso la tesi oggi reiterata chiarendo che l'imputato non aveva in alcun modo fornito elementi tali da ritenere che egli stesso era stato autore del furto del bene trovato nella sua disponibilità; osservato che i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio per cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine del possesso. (Sez. 2, n. 5522 del 22/10/2013, Proietto Rv. 258264 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Cweere Estensore Il Pres