Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and procedural limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the appellate court's decision contained motivational defects regarding criminal responsibility and evidence misrepresentation. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already dismissed by lower courts without presenting new evidence or challenging the established proof compilation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation are inadmissible if they merely reproduce arguments already rejected by territorial courts without valid refutation, or if they attempt to challenge evidence misrepresentation in cases where the appellate court did not introduce new evidence not examined by the first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGELOSANTE MARIO nato a ASCOLI PICENO il 08/03/1965 avverso la sentenza del 14/07/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; è
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 14/07/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Macerata in data 28/10/2019, dichiarava non doversi procedere nei confronti di ANGELOSANTE MARIO in relazione al capo A) dell'imputazione per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti del predetto nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 81 cpv. e 648 cod. pen., condannandolo, inoltre, al rimborso alla parte civile costituita delle spese processuali.
Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell' imputato ed il vizio di travisamento della prova, non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che le doglianze difensive non si confrontano con le pertinenti argomentazioni dei giudici del gravame che, a pag. 5 e ss. della sentenza impugnata, hanno dato ampiamente conto del compendio probatorio a carico del ricorrente e delle ragioni per cui le dichiarazioni di Salvatore Dei Forti, denunciante lo smarrimento del proprio carnet di assegni, erano state valutate come logiche e attendibili, in coerenza anche con riscontri esterni che ne avevano avvalorato l'attendibilità intrinseca (si veda, sul punto pag. 6 della sentenza impugnata); rilevato che la sentenza impugnata si è conformata al consolidato orientamento di questa Corte secondo cui ai fini della confìgurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265); osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto col ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame ove la Corte di appello ha basato la propria decisione sul compendio istruttorio già esaminato in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così