Ordinanza — n. 23792/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC VALENTINO nato a ROMA il 19/07/1998 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 18/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 20/12/2021 nei confronti di MIKIC VALENTINO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato che questa Corte ha precisato che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23792/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato che questa Corte ha precisato che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIKIC VALENTINO nato a ROMA il 19/07/1998 avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 18/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 20/12/2021 nei confronti di MIKIC VALENTINO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato che questa Corte ha precisato che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); osservato che il ricorso in esame è da ritenere inammissibile perché, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore Il Pr