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Ordinanza — n. 23791/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for alleging factual distortion in a double-confirm judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23791/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Emilio Barretta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The sole ground of appeal alleged a distortion of evidence regarding the conviction for crimes under Articles 81 and 648 of the Penal Code. The court rejected this because the appellate court confirmed the first-instance judgment without introducing new evidence, making a review of factual elements beyond the scope of the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 36-bis c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation alleging a distortion of evidence is inadmissible when the appellate court has confirmed the first-instance judgment, as the court of cassation cannot re-evaluate facts or adopt new parameters in a double-confirm scenario.

Parole chiave

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double confirm judgment distortion of evidence inadmissible appeal scope of cassation factual review limits bancarotta fraudolenta doppia punibilità irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 36-bis c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARRETTA EMILIO nato a CASTELLAMMARE DI STABIA il 23/02/1964 avverso la sentenza del 08/07/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 08/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Torre Annunziata in data 01/02/2016 nei confronti di BARRETTA EMILIO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 81 cpv. e 648 cod. pen. (capo A) e 648 bis cod. pen. (capo B). Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la contraddittorietà della motivazione sotto il profilo del travisamento probatorio, è inammissibile poiché articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; ritenuto che i giudici di appello hanno ricostruito i profili di responsabilità dell'imputato con argomentazioni esaustive e prive di aporie logico-giuridiche (vedi pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), in larga parte obliterate dalla difesa, che in sostanza, ha reiterato doglianze di puro merito, sollecitando un sindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto un'inammissibile rilettura delle prove poste a fondamento della decisione impugnata; osservato, altresì, che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per Cassazione solo quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo nel caso di cd. "doppia conforme" essere superato il limite costituito dal devolutum con recuperi in sede di legittimità, salvo il caso in cui il giudice d'appello - per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame - abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, ipotesi non verificatasi nella fattispecie in esame ove la Corte di appello ha basato la propria decisione sul compendio istruttorio già esaminato in primo grado; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Co Es