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Ordinanza — n. 23790/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23790/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23790/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOUSSA LOUNISSI nato a NAPOLI il 26/08/1991 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 02/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 08/06/2021 nei confronti di BEN MOUSSA LOUNISSI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629 comma primo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, l'altro la violazione degli artt. 612 e 131 bis cod. pen. per omessa derubricazione del reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen. e l'ultimo l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 nr. 4 e 6 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché tutti reiterativi di doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta nel corpo dell'impugnata sentenza: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, sugli elementi integranti il delitto contestato e sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 cod. pen., atteso il rinvenimento del cellulare della persona offesa in capo al BEN MOUSSA, ma soprattutto l'ingiusto profitto ricavato dallo stesso di ben 200,00 euro (elemento, questo, decisivo ai fini della corretta qualificazione del reato di estorsione); si veda, ancora, pag. 7 della sentenza impugnata sul diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancato rispetto del massimo edittale previsto dalla norma in questione; si veda, da ultimo, pag. 7 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta, non potendo essere concesse le invocate attenuanti poiché il danno non è stato pertinentemente ritenuto di lieve entità ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed è mancata la prova della spontaneità del risarcimento richiesta per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 612 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23790/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 56 e 629 comma primo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, l'altro la violazione degli artt. 612 e 131 bis cod. pen. per omessa derubricazione del reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen. e l'ultimo l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 nr. 4 e 6 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché tutti reiterativi di doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta nel corpo dell'impugnata sentenza: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, sugli elementi integranti il delitto contestato e sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 cod. pen., atteso il rinvenimento del cellulare della persona offesa in capo al BEN MOUSSA, ma soprattutto l'ingiusto profitto ricavato dallo stesso di ben 200,00 euro (elemento, questo, decisivo ai fini della corretta qualificazione del reato di estorsione); si veda, ancora, pag. 7 della sentenza impugnata sul diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancato rispetto del massimo edittale previsto dalla norma in questione; si veda, da ultimo, pag. 7 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta, non potendo essere concesse le invocate attenuanti poiché il danno non è stato pertinentemente ritenuto di lieve entità ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed è mancata la prova della spontaneità del risarcimento richiesta per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione azione legale a scopo intimidatorio minaccia nel diritto penale reato di coazione pubblica istigazione a delinquere incitamento a violare o a rescindere un contratto

Disposizioni normative citate

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art. 612 cod. pen
per omessa derubricazione del reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
7 della sentenza impugnata sul diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN MOUSSA LOUNISSI nato a NAPOLI il 26/08/1991 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Ancona, con sentenza emessa in data 02/05/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Ancona in data 08/06/2021 nei confronti di BEN MOUSSA LOUNISSI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56 e 629 comma primo cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano l'uno l'erronea applicazione degli artt. 56 e 629 cod. pen. per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, l'altro la violazione degli artt. 612 e 131 bis cod. pen. per omessa derubricazione del reato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 612 cod. pen. e l'ultimo l'erronea applicazione degli artt. 133 e 62 nr. 4 e 6 cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché tutti reiterativi di doglianze già affrontate e risolte dalla Corte di appello con congrua motivazione esposta nel corpo dell'impugnata sentenza: si veda, in particolare, pag. 6 della sentenza impugnata, sugli elementi integranti il delitto contestato e sulle ragioni ostative all'invocata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 612 cod. pen., atteso il rinvenimento del cellulare della persona offesa in capo al BEN MOUSSA, ma soprattutto l'ingiusto profitto ricavato dallo stesso di ben 200,00 euro (elemento, questo, decisivo ai fini della corretta qualificazione del reato di estorsione); si veda, ancora, pag. 7 della sentenza impugnata sul diniego dell'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. per mancato rispetto del massimo edittale previsto dalla norma in questione; si veda, da ultimo, pag. 7 della sentenza impugnata in punto di congruità della pena inflitta, non potendo essere concesse le invocate attenuanti poiché il danno non è stato pertinentemente ritenuto di lieve entità ai sensi dell'art. 62 n. 4 cod. pen. ed è mancata la prova della spontaneità del risarcimento richiesta per l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore I