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Ordinanza — n. 23789/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding motivation defect.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23789/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Kermoune Saad inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellant challenged the lower court's decision only on the generic issue of insufficient motivation without providing concrete arguments. The court ruled that such generic complaints fail to meet the legal requirement for specificity, preventing the review judge from identifying the actual errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specific grounds, as the appellant must clearly articulate the factual or legal criticisms to enable the court to exercise its supervisory power.

Parole chiave

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lack of specific grounds inadmissible appeal defect of motivation cassation procedure generic criticism motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli
Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KERMOUNE SAAD nato il 07/08/1984 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 28/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 17/09/2014 nei confronti di KERMOUNE SAAD, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 56, 110 e 628 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente il difetto di motivazione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato che questa Corte ha evidenziato che il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); osservato che il ricorso in esame è da ritenere inammissibile perché a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore Il