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Ordinanza — n. 23788/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23788/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23788/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 23/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 24/01/2020 nei confronti di RINALDI FRANCESCO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648, 712 cod. pen. per travisamento del fatto, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio a carico dell' imputato che non ha lasciato dubbi in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all'odierno ricorrente rinvenuto in possesso di biglietti per una crociera costituenti il provento della condotta di utilizzo abusivo di carte di credito senza chiarire da chi aveva effettuato l' acquisto in questione effettuato ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello indicato del biglietto, dato questo correttamente ritenuto fortemente sintomatico della "piena consapevolezza" della provenienza illecita del bene; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando i numerosi precedenti penali dello stesso, risultando la sentenza impugnata conforme al principio di diritto secondo cui ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (si veda, per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004, Alba ed altri, Rv. 230691); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen, artt. 192 cod. proc. pen, art. 133 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23788/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648, 712 cod. pen. per travisamento del fatto, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio a carico dell' imputato che non ha lasciato dubbi in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all'odierno ricorrente rinvenuto in possesso di biglietti per una crociera costituenti il provento della condotta di utilizzo abusivo di carte di credito senza chiarire da chi aveva effettuato l' acquisto in questione effettuato ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello indicato del biglietto, dato questo correttamente ritenuto fortemente sintomatico della "piena consapevolezza" della provenienza illecita del bene; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando i numerosi precedenti penali dello stesso, risultando la sentenza impugnata conforme al principio di diritto secondo cui ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (si veda, per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004, Alba ed altri, Rv. 230691); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ripristino dello stato precedente risarcimento alle vittime di reati riparazione dei danni di guerra attitudine all'integrazione assistenza ulteriore giustizia riparatrice

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 23/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 24/01/2020 nei confronti di RINALDI FRANCESCO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
artt. 192 cod. proc. pen
Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen.
art. 133 cod. pen
pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod.
art. 62 bis cod. pen
pen., evidenziando i numerosi precedenti penali dello stesso, risultando la sentenza impugnata conforme al principio di diritto secondo cui ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RINALDI FRANCESCO nato a NAPOLI il 23/09/1987 avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 23/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Napoli in data 24/01/2020 nei confronti di RINALDI FRANCESCO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 648, 712 cod. pen. per travisamento del fatto, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si vedano pagg. 4-6 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio a carico dell' imputato che non ha lasciato dubbi in ordine alla riconducibilità della condotta illecita all'odierno ricorrente rinvenuto in possesso di biglietti per una crociera costituenti il provento della condotta di utilizzo abusivo di carte di credito senza chiarire da chi aveva effettuato l' acquisto in questione effettuato ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello indicato del biglietto, dato questo correttamente ritenuto fortemente sintomatico della "piena consapevolezza" della provenienza illecita del bene; ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione degli artt. 62 bis, 132 e 133 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto i giudici di merito, nel negare le circostanze attenuanti generiche all' imputato, hanno correttamente valutato i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., evidenziando i numerosi precedenti penali dello stesso, risultando la sentenza impugnata conforme al principio di diritto secondo cui ai fini dell'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis cod. pen., il Giudice deve riferirsi ai parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma non è necessario, a tale fine, che li esamini tutti, essendo sufficiente che specifichi a quale di esso ha inteso fare riferimento (si veda, per tutte, Sez. 2, Sentenza n. 2285 del 11/10/2004, Alba ed altri, Rv. 230691); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Este