Ordinanza — n. 23787/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG CHUNMEI nato il 23/11/1961 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 13/12/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 03/06/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di JIANG CHUNMEI in relazione al reato di cui all'art. 474 comma secondo cod. pen. per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti della predetta nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis, 62 bis e 132 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello non hanno correttamente disatteso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., "attesi i precedenti penali di cui l'imputata è gravata" ed hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione dalla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23787/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 474 comma secondo cod. pen. per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti della predetta nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis, 62 bis e 132 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello non hanno correttamente disatteso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., "attesi i precedenti penali di cui l'imputata è gravata" ed hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione dalla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIANG CHUNMEI nato il 23/11/1961 avverso la sentenza del 13/12/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Bari, con sentenza emessa in data 13/12/2021, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bari in data 03/06/2020, dichiarava non doversi procedere nei confronti di JIANG CHUNMEI in relazione al reato di cui all'art. 474 comma secondo cod. pen. per intervenuta prescrizione, e rideterminava la pena nei confronti della predetta nella misura di mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in relazione al residuo reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione della legge penale in relazione agli artt. 131 bis, 62 bis e 132 cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità poiché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello non hanno correttamente disatteso l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen., "attesi i precedenti penali di cui l'imputata è gravata" ed hanno negato il riconoscimento delle attenuanti generiche, anche in considerazione dalla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato. (Sez. 4 -, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri Stefano, Rv. 283489 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore Il P