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Ordinanza — n. 23785/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-reading facts and unnecessary retrial renewal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23785/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Barhoumi Bilel inadmissible and ordered him to pay court costs. The defense argued for an alternative reading of the facts and a retrial, but the court found these requests impermissible given the appellate court's complete reasoning. The decision relied on established precedent stating that retrial renewal is an exceptional measure requiring specific justification, which was absent here.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The appeal is inadmissible if it seeks a re-reading of the merits or a retrial renewal, as the appellate court's reasoning on the evidence compendium and the exceptional nature of renewal procedures preclude such requests.

Parole chiave

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inadmissible appeal retrial renewal alternative reading evidence compendium appellate procedure recidiva nell'infrazione prove acquisite illegalmente altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018
Considerato che le doglianze difensive formulate con il primo motivo tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018
273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.
Sez. 4, 1219 del 14/09/2017
275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019
271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv.
Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI BILEL nato il 22/09/1985 avverso la sentenza del 10/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 10/06/2022, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 12/11/2021 nei confronti di BARHOUMI BILEL condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 628 comma primo e terzo nn.

1) e 3-bis cod. pen. e 4 comma 2 I. 110/1975, 61 comma 1 n. 2 cod. pen., aggravati anche in ragione della ritenuta recidiva reiterata. Considerato che le doglianze difensive formulate con il primo motivo tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente riconosciuto da tutte e tre le persone offese quale autore della rapina ed individuato anche tramite la visione delle immagini di video sorveglianza; osservato che questa Corte ha avuto modo di chiarire che la rinnovazione dell'istruttoria nel giudizio di appello, attesa la presunzione di completezza dell'istruttoria espletata in primo grado, è un istituto di carattere eccezionale al quale può farsi ricorso esclusivamente allorché il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. (Sez.

U, n. 12602 del 17/12/2015 - dep. 25/03/2016, Ricci, Rv. 26682001) e che la Corte di appello ha, peraltro, compiutamente motivato in ordine alla insussistenza dei presupposti idonei a giustificare la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale sicchè il secondo motivo di censura si appalesa del tutto infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023