Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding subjective element of crime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a complete lack of specificity in the grounds raised by the appellant. The appellant challenged the lower court's finding of criminal responsibility and the imposed sentence but offered only generic arguments without citing specific factual or legal errors. The court ruled that such vague criticisms fail to meet the statutory requirement for a precise identification of the contested points, rendering the appeal procedurally invalid.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 605 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are not specific, requiring the appellant to clearly identify and argue the precise factual or legal errors in the decision under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALLETTA CLAUDIO nato a ROMA il 15/05/1974 avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; I.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza emessa in data 15/07/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Roma in data 21/06/2016 nei confronti di VALLETTA CLAUDIO, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 99 comma secondo n.
1) e 648 cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano genericamente la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell' imputato per supposta carenza di prove circa l'elemento soggettivo del reato, nonché l'inosservanza della legge penale con riferimento al trattamento sanzionatorio inflitto, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretti da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; rilevato che, come affermato da questa Corte, il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.
U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze, motivi che nel caso in esame risultano del tutto generici ed aspecifici in quanto si limitano a richiamare principi di carattere generale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa deve ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consie li- re Estensore