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Ordinanza — n. 23783/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23783/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23783/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA ANDREA nato a BRINDISI il 03/10/1993 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 27/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi in data 17/04/2015 nei confronti di SGURA ANDREA con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all' art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte, nel disattendere le censure in questa sede reiterate, compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente da cui era emerso, senza "dubbio alcuno", che lo stesso era stato trovato alla guida del mezzo di provenienza furtiva senza fornire alcun chiarimento plausibile al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 23783/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte, nel disattendere le censure in questa sede reiterate, compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente da cui era emerso, senza "dubbio alcuno", che lo stesso era stato trovato alla guida del mezzo di provenienza furtiva senza fornire alcun chiarimento plausibile al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente appropriazione semplice eccezione di illegalità fine di indebito profitto risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 27/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi in data 17/04/2015 nei confronti di SGURA ANDREA con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all' art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA ANDREA nato a BRINDISI il 03/10/1993 avverso la sentenza del 27/10/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Lecce, con sentenza emessa in data 27/10/2021, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi in data 17/04/2015 nei confronti di SGURA ANDREA con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui all' art. 648 cod. pen. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di ricettazione, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte, nel disattendere le censure in questa sede reiterate, compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente da cui era emerso, senza "dubbio alcuno", che lo stesso era stato trovato alla guida del mezzo di provenienza furtiva senza fornire alcun chiarimento plausibile al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consi