Ordinanza — n. 23780/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ROBERTO nato a ANZIO il 25/06/1970 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; eartA 21 2/J2d-- La Corte di appello di con sentenza eme sa in data , ha confermato la LA-rt Ai A -H s 7,04-í sentenza resa dal Tribunale di Brindisi. in data nei confronti di PALUMBO ROBERTO con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di riciclaggio, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2/3 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente trovato presso la sua officina nella disponibilità di un autocarro privo di targhe nonché di una autovettura Smart all' interno della quale si trovavano "targhe e telaio di pertinenza di altro veicolo", senza fornire alcun chiarimento al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, dovendosi precisare, quanto alla lamentata statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, che trattasi, alli evidenza, di un mero refuso - non essendosi costituita nel processo alcuna parte civile - che potrà essere emendato dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 130 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23780/2023 — snpen · Corte di Cassazione: in data nei confronti di PALUMBO ROBERTO con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di riciclaggio, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2/3 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente trovato presso la sua officina nella disponibilità di un autocarro privo di targhe nonché di una autovettura Smart all' interno della quale si trovavano "targhe e telaio di pertinenza di altro veicolo", senza fornire alcun chiarimento al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, dovendosi precisare, quanto alla lamentata statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, che trattasi, alli evidenza, di un mero refuso - non essendosi costituita nel processo alcuna parte civile - che potrà essere emendato dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO ROBERTO nato a ANZIO il 25/06/1970 avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
eartA 21 2/J2d-- La Corte di appello di con sentenza eme sa in data , ha confermato la LA-rt Ai A -H s 7,04-í sentenza resa dal Tribunale di Brindisi. in data nei confronti di PALUMBO ROBERTO con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 648 e 648-bis cod. pen. Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge carenza e la contraddittorietà della motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato in ordine al reato di riciclaggio, è inammissibile poiché del tutto reiterativo di profili di censura già esaminati e disattesi dalla Corte di appello con il supporto di adeguati argomenti giuridici esposti a pag. 2/3 della sentenza impugnata; ritenuto, altresì, che le doglianze difensive tendono in modo inammissibile ad una rilettura alternativa del merito non consentita in questa sede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758- 01), avendo la Corte compiutamente e logicamente motivato in ordine al compendio probatorio a carico del ricorrente trovato presso la sua officina nella disponibilità di un autocarro privo di targhe nonché di una autovettura Smart all' interno della quale si trovavano "targhe e telaio di pertinenza di altro veicolo", senza fornire alcun chiarimento al riguardo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, dovendosi precisare, quanto alla lamentata statuizione di condanna al pagamento delle spese in favore della parte civile, che trattasi, alli evidenza, di un mero refuso - non essendosi costituita nel processo alcuna parte civile - che potrà essere emendato dalla Corte di Appello di Roma ai sensi dell' art. 130 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023