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Ordinanza — n. 23776/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23776/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23776/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA GIOVANNI nato a PALERMO il 13/09/1984 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 14/12/2018 nei confronti di BRANCA GIOVANNI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la mancanza o l'insufficienza della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che come stabilito stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23776/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la mancanza o l'insufficienza della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che come stabilito stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

Parole chiave

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motivi di cassazione contenzioso tributario impugnazione di decisioni amministrative assistenza amministrativa fiscale diritti del contribuente detrazioni e rimborsi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCA GIOVANNI nato a PALERMO il 13/09/1984 avverso la sentenza del 14/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 14/02/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 14/12/2018 nei confronti di BRANCA GIOVANNI, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta genericamente la mancanza o l'insufficienza della motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non sorretto da alcuna concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze; osservato che come stabilito stabilito da questa Corte, secondo cui il ricorso è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato, quindi, che il ricorso è da ritenere inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di i euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso