Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and procedural exhaustion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Sidney Broidic inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the appellate court's confirmation of a custodial sentence for property crimes, arguing violations of sentencing principles and legal provisions. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower courts without providing new evidence or valid refutation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the territorial courts without presenting new grounds or valid refutations.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BROIDIC SIDNEY nato a TRENTO il 25/03/1984 avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; gr'/
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Venezia, con sentenza emessa in data 04/04/2022, ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Rovigo in data 04/05/2021 nei confronti di BROIDIC SIDNEY, con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui all'art. 628 commi primo e secondo cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto e la violazione di legge penale in relazione all'art. 133 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, senza alcuna valida confutazione delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata; ritenuto che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto congrua la pena irrogata in primo grado in considerazione della gravità del reato, della pericolosità del ricorrente, desunta dai gravi e numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio e dalla ritenuta recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, nonché dalla mancanza di elementi favorevoli alla mitigazione della pena (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/