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Ordinanza — n. 23774/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23774/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23774/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORREALE MARIA CONCETTA nato a BAGHERIA il 21/10/1969 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/01/2022, ha dichiarato la intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 640 cod. pen.) e C) (art. 489 comma secondo cod. pen. e confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 23/11/2020 nei confronti di MORREALE MARIA CONCETTA nella parte in cui l'imputata era stata condannata in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità dell' imputata asseritamente non emersa "al di là di ogni ragionevole dubbio", sono da ritenere inammissibili in quanto costituiti da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio a carico della ricorrente che non ha lasciato dubbi in ordine alla condotta illecita dell' imputata la quale ha utilizzato un modulo di rimborso IRPEF sottratto alla vittima Pietra Davì per incamerare somme spettanti alla stessa a titolo di rimborso IRPEF); ritenuto che parte ricorrente con le proposte censure si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti certamente preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen; Ordinanza — n. 23774/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 640 cod. pen.) e C) (art. 489 comma secondo cod. pen. e confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 23/11/2020 nei confronti di MORREALE MARIA CONCETTA nella parte in cui l'imputata era stata condannata in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità dell' imputata asseritamente non emersa "al di là di ogni ragionevole dubbio", sono da ritenere inammissibili in quanto costituiti da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio a carico della ricorrente che non ha lasciato dubbi in ordine alla condotta illecita dell' imputata la quale ha utilizzato un modulo di rimborso IRPEF sottratto alla vittima Pietra Davì per incamerare somme spettanti alla stessa a titolo di rimborso IRPEF); ritenuto che parte ricorrente con le proposte censure si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti certamente preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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restituzione delle prestazioni rivalsa cambiaria retrocessione procedure di ricorso eccezione di compensazione fideiussione al regresso

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/01/2022, ha dichiarato la intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 640 cod. pen.) e C) (art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORREALE MARIA CONCETTA nato a BAGHERIA il 21/10/1969 avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/01/2022, ha dichiarato la intervenuta prescrizione in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 640 cod. pen.) e C) (art. 489 comma secondo cod. pen. e confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 23/11/2020 nei confronti di MORREALE MARIA CONCETTA nella parte in cui l'imputata era stata condannata in ordine al reato di cui all'art. 640 cod. pen., rideterminando il trattamento sanzionatorio. Considerato che entrambi i motivi di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla ritenuta responsabilità dell' imputata asseritamente non emersa "al di là di ogni ragionevole dubbio", sono da ritenere inammissibili in quanto costituiti da mere doglianze di merito, tutte finalizzate a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte territoriale la quale, con motivazione esente da vizi logici saldante ed integrante quella del primo giudice, ha già esplicitato pertinentemente le ragioni del suo convincimento (sul punto, si veda pag. 2 della sentenza impugnata ove viene richiamato il compendio probatorio a carico della ricorrente che non ha lasciato dubbi in ordine alla condotta illecita dell' imputata la quale ha utilizzato un modulo di rimborso IRPEF sottratto alla vittima Pietra Davì per incamerare somme spettanti alla stessa a titolo di rimborso IRPEF); ritenuto che parte ricorrente con le proposte censure si limita a prospettare una diversa ricostruzione dei fatti certamente preclusa in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Co