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Ordinanza — n. 23769/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23769/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23769/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADALI GIOVANNI nato a SASSARI il 14/07/1964 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 10/02/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sassari in data 23/10/2017, riqualificato il fatto contestato a NADALI GIOVANNI al capo A) dell'imputazione in termini di tentato furto aggravato e ritenuta sussistente, quanto al capo B) dell'imputazione, l'attenuante del danno di particolare tenuità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta allo stesso nella misura di sei mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 23769/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA; La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 10/02/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sassari in data 23/10/2017, riqualificato il fatto contestato a NADALI GIOVANNI al capo A) dell'imputazione in termini di tentato furto aggravato e ritenuta sussistente, quanto al capo B) dell'imputazione, l'attenuante del danno di particolare tenuità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta allo stesso nella misura di sei mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Parole chiave

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furto aggravato tentato furto dubbio circa il carattere di infrazione furto di lieve entità altri capi d'accusa ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
280059 - 01; osservato che, quanto al reato di cui al capo B) (art. 648, comma secondo, cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NADALI GIOVANNI nato a SASSARI il 14/07/1964 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

La Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, con sentenza emessa in data 10/02/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Sassari in data 23/10/2017, riqualificato il fatto contestato a NADALI GIOVANNI al capo A) dell'imputazione in termini di tentato furto aggravato e ritenuta sussistente, quanto al capo B) dell'imputazione, l'attenuante del danno di particolare tenuità in ordine al reato di cui all'art. 648 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta allo stesso nella misura di sei mesi di reclusione ed euro 150,00 di multa.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano genericamente la violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di estinzione dei reati per intervenuta prescrizione sono manifestamente infondati; osservato che quanto al reato di cui al capo A) (commesso in data 10/02/2012) alla data della decisione non era maturata alcuna prescrizione in ragione della ritenuta recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale; rilevato, infatti, che la recidiva reiterata, quale circostanza ad effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo del reato, ai sensi dell'art. 157, comma secondo, cod. pen. e, in presenza di atti interruttivi, anche su quello del termine massimo, in ragione della entita della proroga, ex art. 161, comma secondo, cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 13463 del 18/02/2016, Imp.

P.G. in proc. Giofrè Rv. 266532 - 01 e che, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale ancorchè sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art.69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato. (Sez. 1 - , Sentenza n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi Carlo Rv. 280059 - 01; osservato che, quanto al reato di cui al capo B) (art. 648, comma secondo, cod. pen.) tenuto conto del tempus commissi delicti (10/02/2012), dei tempi ordinari di prescrizione (pari ad anni dieci) alla data delle decisione non era maturata alcuna prescrizione; rilevato, invero, che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, nell'osservanza dei criteri stabiliti dagli artt. 133 e 133-bis cod. pen., è sufficiente che richiami la gravità del reato o la capacità a delinquere dell'imputato con espressioni come «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena, diversamente dal caso di specie, sia di gran lunga superiore alla misura media edittale (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01), con conseguente inammissibilità della censura che, come nel caso in esame, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142), vizi, questi, non ravvisabili nel caso oggetto di scrutinio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i