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Sentenza — n. 23717/2023 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 23717/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 23717/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARTURI GIOVANNI nato a CORIGLIANO CALABRO il 13/07/1979 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte di appello di Catanzaro abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Giovanni Arturi avverso sentenza con la quale gli era stata applicata, per reato contravvenzionale, pena esclusivamente pecuniaria, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, appare fondato; che tale circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione, a far data dal 29 giugno 2014, data di commissione del reato, del termine prescrizionale massimo di cinque anni;

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 23717/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARTURI GIOVANNI nato a CORIGLIANO CALABRO il 13/07/1979 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte di appello di Catanzaro abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Giovanni Arturi avverso sentenza con la quale gli era stata applicata, per reato contravvenzionale, pena esclusivamente pecuniaria, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, appare fondato; che tale circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione, a far data dal 29 giugno 2014, data di commissione del reato, del termine prescrizionale massimo di cinque anni;

Parole chiave

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motivi di cassazione ricorso per cassazione revisione della sentenza penale impugnabilità della decisione di rinvio ritardo ingiustificato dell'azione penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ARTURI GIOVANNI nato a CORIGLIANO CALABRO il 13/07/1979 avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamenta che la Corte di appello di Catanzaro abbia dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Giovanni Arturi avverso sentenza con la quale gli era stata applicata, per reato contravvenzionale, pena esclusivamente pecuniaria, anziché qualificare l'impugnazione come ricorso per cassazione e disporre la trasmissione degli atti al giudice di legittimità, appare fondato; che tale circostanza impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, stante l'estinzione dei reati per intervenuta consumazione, a far data dal 29 giugno 2014, data di commissione del reato, del termine prescrizionale massimo di cinque anni;

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 23