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Ordinanza — n. 23716/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23716/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23716/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI SALVATORE nato a MADDALONI il 17/07/1983 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Marcianise, è stato sorpreso, 11 settembre 2020, in Meta di Sorrento; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di Ricciardi alla portata precettiva della norma penale; che il giudice di merito ha, in particolare, rilevato che le illuminanti risultanze del certificato del casellario giudiziale — recanti tracce di quattro condanne per i reati di rapina, guida in stato di ebbrezza, estorsione, detenzione illecita di armi, ricettazione e violazioni dell'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — indicano univocamente, per la successione cronologica dei fatti, l'analogia delle condotte, la resistenza di Ricciardi a mutare stile di vita, che egli non ha tratto il benché minimo insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate ed ha pervicacemente perseverato nella commissione di reati; che, di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dal ricorrente, la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, dell'assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e quindi di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23716/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — indicano univocamente, per la successione cronologica dei fatti, l'analogia delle condotte, la resistenza di Ricciardi a mutare stile di vita, che egli non ha tratto il benché minimo insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate ed ha pervicacemente perseverato nella commissione di reati; che, di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dal ricorrente, la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, dell'assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e quindi di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione ripetute violazioni del diritto degli stranieri rischio di soggiorno illegale durata minima di soggiorno revoca del permesso di dimora saccheggio
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIARDI SALVATORE nato a MADDALONI il 17/07/1983 avverso la sentenza del 10/02/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Marcianise, è stato sorpreso, 11 settembre 2020, in Meta di Sorrento; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di Ricciardi alla portata precettiva della norma penale; che il giudice di merito ha, in particolare, rilevato che le illuminanti risultanze del certificato del casellario giudiziale — recanti tracce di quattro condanne per i reati di rapina, guida in stato di ebbrezza, estorsione, detenzione illecita di armi, ricettazione e violazioni dell'art. 76 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 — indicano univocamente, per la successione cronologica dei fatti, l'analogia delle condotte, la resistenza di Ricciardi a mutare stile di vita, che egli non ha tratto il benché minimo insegnamento dalle passate esperienze giudiziarie, non ha compreso la gravità delle condotte realizzate ed ha pervicacemente perseverato nella commissione di reati; che, di conseguenza, ineccepibile appare, ad onta delle generiche obiezioni articolate dal ricorrente, la conclusione secondo cui il reato oggetto di addebito costituisce espressione di un atteggiamento di indifferenza o avversione verso le leggi dell'ordinamento penale, dell'assenza di ripensamento critico a seguito delle precedenti condanne e quindi di una risoluzione criminosa più consapevole e determinata; ritenuto che, palese la manifesta infondatezza delle articolate doglianze, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C