Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23704/2023 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as withdrawn by defendant under procedural code articles 589 and 591.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23704/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the criminal appeal inadmissible because the defendant formally renounced the lawsuit on January 31, 2023. The defense attorney fulfilled the mandate and the defendant issued a special power of attorney, triggering the statutory consequences of withdrawal. Consequently, the appeal was rejected and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.; When a defendant ritually renounces an appeal and grants a special power of attorney to the defense, the appeal becomes inadmissible and the appellant is condemned to pay costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal withdrawal special power of attorney ritual renunciation procedural inadmissibility costs of proceedings defense attorney mandate Cassa delle ammende condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 589, commi 2 e 3, cod. proc. pen.
Art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
art. 616 cod. proc. pen
pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMBOLELLA GIOVANNI nato a CANINO il 21/06/1959 avverso la sentenza del 25/11/2021 del TRIBUNALE di VITERBOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'imputato ha ritualmente rinunziato al ricorso, rilasciando, il 31 gennaio 2023, procura speciale al difensore che, in pari data, ha adempiuto al mandato conferitogli; che alla rinunzia consegue, in forza del combinato disposto degli artt. 589, commi 2 e 3, e 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione della causa d'inammissibilità, si stima equo determinare in euro 500,00;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2