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Ordinanza — n. 23703/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23703/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23703/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARELLO GIUSEPPE nato a PALMA DI MONTECHIARO il 01/06/1952 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo motivo, che i giudici di merito hanno correttamente orientato la decisione sulla scorta dell'accertata disponibilità, in capo a Giuseppe Azzarello, dell'immobile al cui interno sono stati rinvenuti il fucile e le cartucce oggetto di addebito, emergente dal verbale di arresto e contestata dal ricorrente in termini palesemente generici e, pertanto, inammissibili; che analoghe considerazioni devono essere riservate al secondo motivo, con il quale si deduce la scarsa offensività della ricettazione di un fucile di provenienza furtiva, condotta che la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ha escluso potersi ricondurre alla meno grave fattispecie disciplinata dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., tanto più in ragione della prevedibile destinazione dell'arma alla consumazione di ulteriori, efferati delitti; che il motivo di ricorso vertente sulla legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche si infrange contro le osservazioni che la Corte di appello ha dedicato: alla negativa personalità dell'imputato, già più volte condannato in via definitiva, anche per tentato omicidio; all'assenza di elemento alcuno suscettibile di positiva valutazione; all'adeguatezza della pena in concreto inflitta mediante applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 23703/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648, secondo comma, cod. pen., tanto più in ragione della prevedibile destinazione dell'arma alla consumazione di ulteriori, efferati delitti; che il motivo di ricorso vertente sulla legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche si infrange contro le osservazioni che la Corte di appello ha dedicato: alla negativa personalità dell'imputato, già più volte condannato in via definitiva, anche per tentato omicidio; all'assenza di elemento alcuno suscettibile di positiva valutazione; all'adeguatezza della pena in concreto inflitta mediante applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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difetto formale di procedura indigenza processuale non provata condono delle spese procedurali procedimento in contumacia assenza di caso di rigore ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AZZARELLO GIUSEPPE nato a PALMA DI MONTECHIARO il 01/06/1952 avverso la sentenza del 06/12/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto al primo motivo, che i giudici di merito hanno correttamente orientato la decisione sulla scorta dell'accertata disponibilità, in capo a Giuseppe Azzarello, dell'immobile al cui interno sono stati rinvenuti il fucile e le cartucce oggetto di addebito, emergente dal verbale di arresto e contestata dal ricorrente in termini palesemente generici e, pertanto, inammissibili; che analoghe considerazioni devono essere riservate al secondo motivo, con il quale si deduce la scarsa offensività della ricettazione di un fucile di provenienza furtiva, condotta che la Corte di appello, con motivazione ineccepibile, ha escluso potersi ricondurre alla meno grave fattispecie disciplinata dall'art. 648, secondo comma, cod. pen., tanto più in ragione della prevedibile destinazione dell'arma alla consumazione di ulteriori, efferati delitti; che il motivo di ricorso vertente sulla legittimità del diniego delle circostanze attenuanti generiche si infrange contro le osservazioni che la Corte di appello ha dedicato: alla negativa personalità dell'imputato, già più volte condannato in via definitiva, anche per tentato omicidio; all'assenza di elemento alcuno suscettibile di positiva valutazione; all'adeguatezza della pena in concreto inflitta mediante applicazione dei criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d