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Ordinanza — n. 23693/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23693/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23693/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECHICHI FILIPPO nato a LOCRI il 16/04/1983 avverso l'ordinanza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con motivazione completa e coerente, che dal riconoscimento, nei confronti di Filippo Rechichi, della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — che è stata, invece, esclusa dal giudice»,fìéll'ambito di autonomo procedimento, ha vagliato le posizioni nei confronti degli imputati che, a differenza dell'odierno ricorrente, hanno optato per il rito ordinario — non discende la dedotta illegalità della pena; che la decisione impugnata appare, del resto, ossequiosa del pacifico indirizzo ermeneutico — formatosi proprio con riferimento all'eventuale, reciproca influenza di sentenze rese, in relazione alla medesima vicenda, a seguito della separazione di un procedimento, in origine unico, in conseguenza delle diverse scelte di ordine processuale — secondo cui «L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione» (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso, Rv. 254765 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23693/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — che è stata, invece, esclusa dal giudice»,fìéll'ambito di autonomo procedimento, ha vagliato le posizioni nei confronti degli imputati che, a differenza dell'odierno ricorrente, hanno optato per il rito ordinario — non discende la dedotta illegalità della pena; che la decisione impugnata appare, del resto, ossequiosa del pacifico indirizzo ermeneutico — formatosi proprio con riferimento all'eventuale, reciproca influenza di sentenze rese, in relazione alla medesima vicenda, a seguito della separazione di un procedimento, in origine unico, in conseguenza delle diverse scelte di ordine processuale — secondo cui «L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione» (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso, Rv. 254765 - 01;

Parole chiave

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difetto di motivazione spese di procedura difetto di legittimazione del ministero pubblico spese inutili prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria allegazioni insufficientemente motivate
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RECHICHI FILIPPO nato a LOCRI il 16/04/1983 avverso l'ordinanza del 20/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha spiegato, con motivazione completa e coerente, che dal riconoscimento, nei confronti di Filippo Rechichi, della circostanza aggravante prevista dall'art. 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — che è stata, invece, esclusa dal giudice»,fìéll'ambito di autonomo procedimento, ha vagliato le posizioni nei confronti degli imputati che, a differenza dell'odierno ricorrente, hanno optato per il rito ordinario — non discende la dedotta illegalità della pena; che la decisione impugnata appare, del resto, ossequiosa del pacifico indirizzo ermeneutico — formatosi proprio con riferimento all'eventuale, reciproca influenza di sentenze rese, in relazione alla medesima vicenda, a seguito della separazione di un procedimento, in origine unico, in conseguenza delle diverse scelte di ordine processuale — secondo cui «L'effetto estensivo dell'impugnazione non opera a favore degli altri imputati quando la questione posta a fondamento dell'impugnazione sia stata già esaminata nel merito con una decisione diversa ed incompatibile con quella di cui si chiede l'estensione» (Sez. 6, n. 3702 del 04/12/2012, dep. 2013, Capasso, Rv. 254765 - 01;

Sez. 6, n. 27701 del 06/02/2008, De Carolis, Rv. 240362 - 01; Sez. 1, n. 19901 del 04/03/2004, Platania, Rv. 228052 - 01); ritenuto che, al cospetto di doglianze di manifesta infondatezza, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci