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Ordinanza — n. 23692/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23692/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23692/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOKU DENALDO nato il 16/08/1991 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto alla doglianza di ordine processuale, che risulta dagli e'h—e Capoku ha nominato il 18 maggio 2022, ovvero nel corso del procedimento di esecuzione al cui esito è stata emessa l'ordinanza impugnata (fissato per il 27 gennaio 2022 e, quindi, differito al 19 maggio 2022 e, infine al 18 luglio 2022), 1 difensore di fiducia nella persona dell'avv.

Regesto Legislator

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art. 164 cod. pen; Ordinanza — n. 23692/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOKU DENALDO nato il 16/08/1991 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto alla doglianza di ordine processuale, che risulta dagli e'h—e Capoku ha nominato il 18 maggio 2022, ovvero nel corso del procedimento di esecuzione al cui esito è stata emessa l'ordinanza impugnata (fissato per il 27 gennaio 2022 e, quindi, differito al 19 maggio 2022 e, infine al 18 luglio 2022), 1 difensore di fiducia nella persona dell'avv.

Parole chiave

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condono delle spese procedurali ammende per infrazione procedurale addebito di tasse procedimento in contumacia prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 164 cod. pen
e non già, come erroneamente dedotto dal ricorrente, per la sussistenza di precedente ostativo e, dunque, ex art. 164 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOKU DENALDO nato il 16/08/1991 avverso l'ordinanza del 18/07/2022 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, quanto alla doglianza di ordine processuale, che risulta dagli e'h—e Capoku ha nominato il 18 maggio 2022, ovvero nel corso del procedimento di esecuzione al cui esito è stata emessa l'ordinanza impugnata (fissato per il 27 gennaio 2022 e, quindi, differito al 19 maggio 2022 e, infine al 18 luglio 2022), 1 difensore di fiducia nella persona dell'avv.

Massimiliano Manna, indicando specificamente gli estremi del procedimento e, così, dimostrando di averne avuto, medio tempore, piena cognizione; che la doglianza articolata con il secondo motivo è, del pari, manifestamente infondata, essendo stata disposta la revoca della sospensione condizionale per commissione, nel quinquennio, di delitto, comportante l'inflizione di pena detentiva non sospesa, cioè ai sensi degli artt. 163 e 168, comma 1, n. 1, cod. pen. e non già, come erroneamente dedotto dal ricorrente, per la sussistenza di precedente ostativo e, dunque, ex art. 164 cod. pen.; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec