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Ordinanza — n. 23690/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23690/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23690/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APARO CONCETTO nato a SOLARINO il 02/02/1950 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; > , Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che /L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria come quello diurno, non può considerarsi oggetto di un diritto soggettivo giuridicamente azionabile dall'interessato, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, e che, pertanto, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative (in questo senso, cfr., tra le altre, (Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270579 - 01;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23690/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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regime penitenziario individualizzazione della commisurazione penale detenzione in stato d'isolamento adeguamento della pena misura sostitutiva della detenzione tolleranza del soggiorno
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APARO CONCETTO nato a SOLARINO il 02/02/1950 avverso l'ordinanza del 31/05/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; > , Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che /L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo, che rappresenta un inasprimento sanzionatorio e non una sanzione vera e propria come quello diurno, non può considerarsi oggetto di un diritto soggettivo giuridicamente azionabile dall'interessato, in quanto la previsione di tale modalità esecutiva della pena é stata implicitamente abrogata dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, e che, pertanto, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle "Regole minime per il trattamento dei detenuti", di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali, non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative (in questo senso, cfr., tra le altre, (Sez. 1, n. 21309 del 21/10/2016, dep. 2017, Raucci, Rv. 270579 - 01;

Sez. 1, n. 20142 del 25/02/2011, Spampinato, Rv. 250235 - 01; Sez. 1, n. 50005 del 01/12/2009, Cantarella, Rv. 245978 - 01); che il ricorrente sollecita, con l'unico motivo di ricorso, una diversa interpretazione del quadro normativo, cui il Collegio reputa di non accedere, dovendosi darsi continuità al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico sopra menzionato; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.