Cassation court dismisses appeal against probation restrictions due to lack of logical grounds and disregard for court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Mario Mangia inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The lower court imposed strict work hour restrictions and mandatory volunteering due to the severity of his crimes, his lack of remorse, and his links to organized crime. The appellate court rejected Mangia's arguments as mere dissent that failed to address the legitimate reasons provided by the trial court for these measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal against a probation order is inadmissible if the appellant fails to demonstrate that the lower court's reasoning is logically flawed or contradictory, and instead merely disputes the assessment of the offender's circumstances.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGIA MARIO nato a NAPOLI il 08/01/1976 avverso l'ordinanza del 14/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che l'impugnazione è, in astratto, ammissibile quantunque proposta avverso un provvedimento con cui è stata accolta l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale ed afferente alla gravosità delle prescrizioni imposte (sul punto, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 16238 del 30/01/2008, Sechi, Rv 239544 - 01); che il ricorso è, nondimeno, manifestamente infondato, perché non tiene conto delle ragioni esposte dal Tribunale di sorveglianza a giustificazione dell'imposizione, nei confronti di Mario Mangia, di severe prescrizioni; che il Tribunale di sorveglianza ha, a tal fine, valorizzato, in termini incensurabili in sede di legittimità: la gravità dei reati commessi dal condannato; la scarsa consapevolezza da lui mostrata del disvalore delle condotte illecite realizzate; i collegamenti tra la società alla cui gestione egli ha cooperato e per la quale svolge attività lavorativa e la criminalità organizzata; che il Tribunale di sorveglianza ha, di conseguenza, circoscritto l'orario di autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa e previsto l'avvio, con cadenza trisettimanale, di attività di volontariato; che, a fronte di una decisione congruamente argomentata e frutto del ponderato bilanciamento di tutte le emergenze istruttorie, il ricorrente articola considerazioni che non si emancipano da una prospettiva orientata al dissenso ed alla rivalutazione di circostanze che il Tribunale di sorveglianza ha vagliato in termini alieni da profili di manifesta illogicità e contraddittorietà; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C