Cassation Court dismisses appeal regarding disciplinary relevance of greeting in day isolation regime.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the Ministry of Justice's appeal inadmissible against a surveillance tribunal ruling. The tribunal found the prisoner's greeting non-communicative despite the day isolation regime, rejecting the Ministry's claim that such rules apply only to those under specific disciplinary sanctions. The court upheld this decision by citing established precedent that day isolation detainees remain subject to social interaction rules and work participation provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis l. 26 luglio 1975, n. 35; Art. 72, comma 3, c.p.: The disciplinary relevance of a greeting in day isolation is determined by its non-communicative nature, not solely by the specific isolation sanction, as day isolation detainees remain subject to rules allowing social interaction and work participation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA nel procedimento penale a carico di LONGOBARDI GENNARO nato a TORRE ANNUNZIATA il 06/09/1963 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il Ministero della Giustizia ricorrente contesta, in diritto, l'illegittimità della decisione con cui il Tribunale di sorveglianza ha escluso la rilevanza disciplinare del comportamento del condannato alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno che, in costanza dell'espiazione dell'isolamento, abbia risposto al saluto di altro detenuto, in tal modo infrangendo il divieto di comunicazione che, a giudizio del Tribunale di sorveglianza, si applica esclusivamente ai detenuti che si trovino in condizione di isolamento perché attinti dalla relativa sanzione disciplinare; che la questione posta con il ricorso si palesa, tuttavia, in concreto irrilevante, posto che l'ordinanza impugnata poggia sul concorrente rilevo della natura non comunicativa del saluto, di recente affermata dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 35215 del 07/10/2020, Della Medaglia, Rv. 280055 - 01;
Sez. 7, n. 18639 del 24/01/2020, Garofalo, R.v. 279351 - Oe in termini che si condividono e che, a dispetto di quanto obiettato dal ricorrente, valgono non solo per i detenuti sottoposti a regime detentivo differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 35, ed inseriti elir,diversi gruppi di socialità rna anche per chi, collocato in isolamento diurno, è soggetto a regole che non impongono una totale separazione rispetto agli altri detenuti, come dimostrato dalla previsione dell'art. 72, terzo comma, cod. pen., che ammette la partecipazione dell'ergastolano condannato all'isolamento diurno all'attività lavorativa; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così