Ordinanza — n. 23674/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO GIUSEPPINA nato a GENOVA il 09/12/1960 SANTAMARINA MASSIMILIANO nato a LOANO il 26/08/1970 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23674/2023 — snpen · Corte di Cassazione: la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO GIUSEPPINA nato a GENOVA il 09/12/1960 SANTAMARINA MASSIMILIANO nato a LOANO il 26/08/1970 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUSSO GIUSEPPINA nato a GENOVA il 09/12/1960 SANTAMARINA MASSIMILIANO nato a LOANO il 26/08/1970 avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Genova, con sentenza del 26 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Savona il 19 luglio 2019, con cui Giuseppina Russo e Massimiliano Santamarina sono stati condannati alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 633 e 639-bis cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, comune ad entrambi gli imputati, con cui si deducono violazione di legge e vizio della motivazione in ordine all'affermazione della penale responsabilità per il delitto loro ascritto, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che ha rilevato come la condotta integrasse gli estremi del reato, per essere stato comunque instaurato un potere di fatto sull'immobile da parte degli agenti al fine di goderne, a nulla rilevando la circostanza che questi avessero occupato l'immobile solo dopo una precedente invasione; considerato, inoltre, che le doglianze risultano anche manifestamente infondate, in considerazione del fatto che la nozione di "invasione" non si riferisce all'aspetto violento della condotta, che può anche mancare, ma al comportamento di colui che si introduce "arbitrariamente", ossia "contra ius", in quanto privo del diritto d'accesso, cosicché la conseguente "occupazione" costituisce l'estrinsecazione materiale della condotta vietata e la finalità per la quale viene posta in essere l'abusiva invasione (Sez. 2, n. 29657 del 27/03/2019, Cerullo Aniello, Rv. 277019- 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi