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Ordinanza — n. 23673/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23673/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23673/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELASQUEZ ROJAS PIERO CHRISTIAN nato il 22/11/1981 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPP.INA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara nei confronti di Piero Christian Velasquez Rojas, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere i Giudici del merito preso in considerazione la versione alternativa dei fatti, violando il criterio di giudizio, previsto dall'art. 533 cod. pen., non è consentito, perché è volto a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:

Regesto Legislator

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art. 533 cod. pen; Ordinanza — n. 23673/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); ritenuto che la Corte territoriale sulla base delle dichiarazioni dei testi, oltre che - riguardo alle lesioni - della documentazione prodotta, è pervenuta all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i real:i di rapina e lesioni personali, seguendo un iter logico esente da vizi rilevabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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testimonianza della vittima perizie mediche discordanti corresponsabilità della vittima commisurazione della pena per rapina altri capi d'accusa gravi addebiti penali

Disposizioni normative citate

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art. 533 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere i Giudici del merito preso in considerazione la versione alternativa dei fatti, violando il criterio di giudizio, previsto dall'art. 533 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELASQUEZ ROJAS PIERO CHRISTIAN nato il 22/11/1981 avverso la sentenza del 20/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPP.INA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 20 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Novara nei confronti di Piero Christian Velasquez Rojas, esclusa la contestata recidiva, ha rideterminato la pena in anni due di reclusione ed euro 500,00 di multa, confermando nel resto la pronuncia impugnata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere i Giudici del merito preso in considerazione la versione alternativa dei fatti, violando il criterio di giudizio, previsto dall'art. 533 cod. pen., non è consentito, perché è volto a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:

Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); ritenuto che la Corte territoriale sulla base delle dichiarazioni dei testi, oltre che - riguardo alle lesioni - della documentazione prodotta, è pervenuta all'affermazione della responsabilità dell'imputato per i real:i di rapina e lesioni personali, seguendo un iter logico esente da vizi rilevabili in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Preside