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Ordinanza — n. 23670/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23670/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23670/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIC DANI nato a ZAGABRIA( CROAZIA) il 16/11/1981 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1;7 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 novembre 2018, con cui Dani Ilic è stato condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è reiterativo di profili di censura già disattesi dalla Corte del merito, che (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) - condividendo la motivazione del giudice di primo grado - ha ritenuto la pena congrua rispetto ai fatti commessi, essendo state correttamente negate le attenuanti generiche, tenuto conto della carenza assoluta di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento e della negativa personalità dell'imputato, gravato da "numerose condanne definitive per 9 furti, di cui 3 in abitazione, oltre ad una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali"; ritenuto, altresì, che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (cfr.

Regesto Legislator

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art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 23670/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricettazione prove acquisite illegalmente causa illecita origine delle merci eccezione di illegalità possesso originario

Disposizioni normative citate

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art. 648 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1;7 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 novembre 2018, con cui Dani Ilic è stato condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILIC DANI nato a ZAGABRIA( CROAZIA) il 16/11/1981 avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 1;7 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 19 novembre 2018, con cui Dani Ilic è stato condannato per il delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è reiterativo di profili di censura già disattesi dalla Corte del merito, che (si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata) - condividendo la motivazione del giudice di primo grado - ha ritenuto la pena congrua rispetto ai fatti commessi, essendo state correttamente negate le attenuanti generiche, tenuto conto della carenza assoluta di elementi suscettibili di favorevole apprezzamento e della negativa personalità dell'imputato, gravato da "numerose condanne definitive per 9 furti, di cui 3 in abitazione, oltre ad una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali"; ritenuto, altresì, che l'applicazione delle attenuanti generiche richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego delle stesse (cfr.

Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presid