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Ordinanza — n. 23669/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23669/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23669/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGBINOSUN JESSICA nato il 09/06/1984 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 3 aprile 2019, ha ridotto ad euro 1.000,00 l'assegnata provvisionale, confermando nel i resto la pronuncia impugnata, con cui Jessica Igbinosun è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 31 cpv. e 629 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. quanto al capo B) e agli artt. 582, 585, 62 n. 2 cod. pen. quanto al capo C) dell'imputazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23669/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 31 cpv. e 629 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. quanto al capo B) e agli artt. 582, 585, 62 n. 2 cod. pen. quanto al capo C) dell'imputazione.

Parole chiave

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attenuazione della pena riduzione della pena individualizzazione della commisurazione penale prescrizione della pena assistenza riabilitativa riduzione delle prestazioni
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IGBINOSUN JESSICA nato il 09/06/1984 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 12 luglio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Asti il 3 aprile 2019, ha ridotto ad euro 1.000,00 l'assegnata provvisionale, confermando nel i resto la pronuncia impugnata, con cui Jessica Igbinosun è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 31 cpv. e 629 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione; agli artt. 110, 56, 629 cod. pen. quanto al capo B) e agli artt. 582, 585, 62 n. 2 cod. pen. quanto al capo C) dell'imputazione.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in relazione all'aumento disposto a titolo di continuazione e alla mancata concessione delle attenuanti generiche nella loro massima estensione, è reiterativo di censure già adeguatamente disattese da parte clel Collegio d'appello, che ha rilevato che il trattamento sanzionatorio non è apparso suscettibile di mitigazione, considerato che gli aumenti per la continuazione si sono rivelati "ispirati ad un prudenziale criterio di proporzionalità, valutativo sia del gradiente di gravità delle condotte" (caratterizzate da violenza fisica), sia del grado dell'intensità del dolo sia della negativa personalità dell'imputata (tendente al "reiterato e spregiudicato ricorso alla violenza", ai danni peraltro di un soggetto fragile); rilevato che la Corte territoriale ha affermato che le circostanze attenuanti generiche erano state già riconosciute in "una logica di sostanziale benevola dosimetria ovvero in difetto di significativi meriti di carattere processuale od extraprocessuale", suscettibili di positivo apprezzamento e/o di valorizzazione premiale; considerato che siffatta motivazione sfugge a ogni rilievo censorio, in quanto esente da vizi rilevabili in questa sede; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore