Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23668/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23668/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23668/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI CARLO nato a BIELLA il 25/07/1961 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 settembre 2018, con cui Carlo Curci è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23668/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:

Parole chiave

Generato dall'IA
accusa di truffa contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite indagine internazionale per truffa false indicazioni su attività commerciali difesa penale
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI CARLO nato a BIELLA il 25/07/1961 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 settembre 2018, con cui Carlo Curci è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:

Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P-Q-M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi