Ordinanza — n. 23668/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI CARLO nato a BIELLA il 25/07/1961 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 settembre 2018, con cui Carlo Curci è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23668/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCI CARLO nato a BIELLA il 25/07/1961 avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 13 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli il 14 settembre 2018, con cui Carlo Curci è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110, 640, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove, poste a base dell'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di truffa, è reiterativo di profili di censura già disattesi con il supporto di corretti argomenti giuridici da parte del Collegio del merito: si veda, in particolare, pagina 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale (in linea con il Tribunale) ha affermato che l'imputato, con artifizi e raggiri, consistiti nel firmare e consegnare in pagamento alla persona offesa un assegno privo del necessario rapporto di provvista e non corrispondente ad alcun conto bancario, si era procurato un profitto ingiusto di euro 4.200,00, così che risultavano integrati gli elementi costitutivi del reato addebitato; rilevato, pertanto, che la doglianza, formulata dal ricorrente, è volta a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:
Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P-Q-M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi