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Ordinanza — n. 23665/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23665/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23665/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTON MARCO nato a NOVARA il 26/05/1998 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; I. E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'Il aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Novara il 25 febbraio 2021, con cui Marco Berton è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere i Giudici del merito preso in considerazione la versione alternativa dei fatti, fornita dal correo Simone Spatola, così affermando la penale responsabilità dell'imputato in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non è consentito, perché è volto a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23665/2023 — snpen · Corte di Cassazione: E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'Il aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Novara il 25 febbraio 2021, con cui Marco Berton è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere i Giudici del merito preso in considerazione la versione alternativa dei fatti, fornita dal correo Simone Spatola, così affermando la penale responsabilità dell'imputato in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non è consentito, perché è volto a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata uso del telefono cellulare alla guida prove acquisite tramite sorveglianza testimonianza della vittima abuso di impianti di telecomunicazioni nozione di molestie
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTON MARCO nato a NOVARA il 26/05/1998 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; I.

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza dell'Il aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal G.U.P. del Tribunale di Novara il 25 febbraio 2021, con cui Marco Berton è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di rapina aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione, per non avere i Giudici del merito preso in considerazione la versione alternativa dei fatti, fornita dal correo Simone Spatola, così affermando la penale responsabilità dell'imputato in violazione della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, non è consentito, perché è volto a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez.

U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074 -01); ritenuto che la Corte territoriale ha fondato l'affermazione della responsabilità dell'imputato sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute — sulla base di un iter logico esente da vizi - attendibili e confortate dalle dichiarazioni di altri testi e dagli esiti dei controlli sui tabulati telefonici dell'imputato, dai quali era emerso che il suo cellulare, alle ore 15.18, agganciava la cella di via Cattaneo in Torino, compatibile con il luogo della consumazione del reato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pres