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Ordinanza — n. 23662/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming procedural violation due to lawyer's refusal to attend hearings during pandemic. The appeal is inadmissible because non-participated hearings were legally valid. The court rejects the argument that a lawyer's refusal to attend mandates a remand to protect defense rights.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23662/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court violated procedural norms by issuing a judgment despite a declaration of adherence to abstention from hearings by the defense bar. The court ruled this claim unfounded because the hearing was conducted in chambers without oral participation under emergency pandemic rules, which do not require remanding the case when the defense counsel refuses to attend.

Regesto Legislator

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Art. 23 of Law No. 176/2020; In proceedings of appeal under emergency pandemic discipline, a defense lawyer's adherence to abstention from hearings does not obligate the judge to remand the case to guarantee the right of defense, rendering such procedural objections inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedural violation pandemic emergency rules non-participated hearings right of defense inadmissible appeal defense counsel abstention court costs and fine tentata truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 23 of Law No. 176/2020

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DYZENI GAZMIR nato il 12/07/1976 avverso la sentenza del 28/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 28 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria 1'11 settembre 2017, con cui Gazmir Dyzeni è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di furto, tentato furto e ricettazione. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce l'inosservanza delle norme processuali, per avere la Corte territoriale emesso la sentenza impugnata nonostante la dichiarazione di adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'Unione delle camere penali con delibera del 14 giugno 2022, è manifestamente infondato, atteso che l'udienza del 28 giugno 2022 è stata celebrata in camera di consiglio non partecipata ex art. 23 del L. n. 176/2020 e questa Corte (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Rv. 282067 — 01) ha già avuto modo di affermare che, nel procedimento di appello - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede, in mancanza di richiesta di discussione orale, la trattazione in udienza camerale non partecipata - l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze, proclamata dai competenti organismi di categoria, non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto di difesa; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presi