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Ordinanza — n. 23661/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23661/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23661/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAN SAVA nato il 22/04/1980 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 14 giugno 2018, con cui Sava Dan è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e agli artt. 56, 110, 624 - 625, comma primo nn. 2 e 7, cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione anziché di furto, è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale ha rilevato che difettavano elementi per potere affermare che l'imputato fosse stato l'autore del furto della merce, rinvenuta a bordo del veicolo condotto dallo stesso, così facendo c:orretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Rv. 267969 - 01), secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine dell'anzidetta disponibilità; rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è anch'esso privo di specificità, avendo la Corte territoriale affermato che non erano emersi elementi di particolare meritevolezza che giustificassero l'invocato giudizio di comparazione; considerato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23661/2023 — snpen · Corte di Cassazione: pen. quanto al capo A) dell'imputazione e agli artt. 56, 110, 624 - 625, comma primo nn. 2 e 7, cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione anziché di furto, è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale ha rilevato che difettavano elementi per potere affermare che l'imputato fosse stato l'autore del furto della merce, rinvenuta a bordo del veicolo condotto dallo stesso, così facendo c:orretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Rv. 267969 - 01), secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine dell'anzidetta disponibilità; rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è anch'esso privo di specificità, avendo la Corte territoriale affermato che non erano emersi elementi di particolare meritevolezza che giustificassero l'invocato giudizio di comparazione; considerato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez.

Parole chiave

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scrutinio per merito comparativo valutazione economica circostanze attenuanti calcolo del contributo causale criteri di valutazione valutazione delle prove
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DAN SAVA nato il 22/04/1980 avverso la sentenza del 22/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 giugno 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Alessandria il 14 giugno 2018, con cui Sava Dan è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt.110 e 648 cod. pen. quanto al capo A) dell'imputazione e agli artt. 56, 110, 624 - 625, comma primo nn. 2 e 7, cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione. Considerato che il primo motivo del ricorso, con cui si deduce l'illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del delitto di ricettazione anziché di furto, è privo di specificità a fronte della motivazione della sentenza impugnata, con cui la Corte territoriale ha rilevato che difettavano elementi per potere affermare che l'imputato fosse stato l'autore del furto della merce, rinvenuta a bordo del veicolo condotto dallo stesso, così facendo c:orretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte (Sez. 2, n. 43427 del 7/09/2016, Rv. 267969 - 01), secondo cui risponde di ricettazione l'imputato, che, trovato nella disponibilità della refurtiva, in assenza di elementi probatori univocamente indicativi del suo coinvolgimento nella commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell'origine dell'anzidetta disponibilità; rilevato che il secondo motivo, con cui si deduce vizio della motivazione in relazione al diniego del giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla contestata recidiva, è anch'esso privo di specificità, avendo la Corte territoriale affermato che non erano emersi elementi di particolare meritevolezza che giustificassero l'invocato giudizio di comparazione; considerato che questa Corte ha già chiarito che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora - come nel caso di specie - non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (così Sez.

U, n. 10713 del 25 febbraio 2010, Rv. 245931 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q..M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estenso