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Ordinanza — n. 23658/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23658/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23658/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLINO ANDREA NICOLA CELESTINO nato a TORINO il 27/09/1970 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ,7 E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 aprile :2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 novembre 2019, con cui Andrea Nicola Celestino Oglino è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non è specifico; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi posti a base delle sue doglianze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, pure, che il predetto motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (v. pagina 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23658/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non è specifico; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi posti a base delle sue doglianze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, pure, che il predetto motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (v. pagina 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi che possono invocarsi cognizione del ricorso per cassazione motivi di rigore
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OGLINO ANDREA NICOLA CELESTINO nato a TORINO il 27/09/1970 avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; ,7

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Torino, con sentenza del 22 aprile :2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 novembre 2019, con cui Andrea Nicola Celestino Oglino è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di truffa aggravata. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, non è specifico; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi posti a base delle sue doglianze; valutato che il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logica, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato, pure, che il predetto motivo non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della decisione impugnata (v. pagina 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il