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Ordinanza — n. 23647/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23647/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23647/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNONI GIACOMO nato a CARRARA il 23/09/1996 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 13 gennaio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giacomo Cagnoni in ordine al delitto di porto ingiustificato di coltello di cui al capo F) dell'imputazione, per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 900,00 € di multa in relazione ai reati di rapina aggravata (capo B, in esso assorbito il reato di minaccia aggravata di cui al capo E), lesioni aggravate (capo C) e tentate lesioni aggravate (capo D).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23647/2023 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNONI GIACOMO nato a CARRARA il 23/09/1996 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 13 gennaio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giacomo Cagnoni in ordine al delitto di porto ingiustificato di coltello di cui al capo F) dell'imputazione, per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 900,00 € di multa in relazione ai reati di rapina aggravata (capo B, in esso assorbito il reato di minaccia aggravata di cui al capo E), lesioni aggravate (capo C) e tentate lesioni aggravate (capo D).

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina reati violenti risarcimento alle vittime di reati reati penali azione civile tentate lesioni personali gravi
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAGNONI GIACOMO nato a CARRARA il 23/09/1996 avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 2 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lucca il 13 gennaio 2021, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Giacomo Cagnoni in ordine al delitto di porto ingiustificato di coltello di cui al capo F) dell'imputazione, per intervenuta prescrizione; ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 3 e mesi 10 di reclusione e 900,00 € di multa in relazione ai reati di rapina aggravata (capo B, in esso assorbito il reato di minaccia aggravata di cui al capo E), lesioni aggravate (capo C) e tentate lesioni aggravate (capo D).

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e la mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, non è consentito, atteso che con l'atto di appello era stata genericamente richiesta la prevalenza delle attenuanti generiche, senza spiegare perché il giudice avrebbe dovuto effettuare in tali termini il giudizio di comparazione, e questa Corte (Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Rv. 283808 - 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Rv 262700 - 01) ha già avuto modo affermare che il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato in concreto tale sanzione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Pr