Ordinanza — n. 23645/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAsi ravvisavano gli estremi del delitto di truffa, in quanto il consenso di Maria Gioconda Pierini, che aveva aderito all'operazione prospettatale, era stato carpito prospettando una falsa rappresentazione della realtà, poiché l'imputata, ricevuto l'incarico da Maria Gioconda Pierini e Fabio Pierini di presentare la dichiarazione di successione di Cristina De Fazio, madre dei predetti Pierini, tacendo l'intenzione di sottrarre il denaro ricevuto per tentare di ripianare i propri debiti, aveva indotto Maria Gioconda Pierini ad aprire un nuovo conto, nel quale appoggiare le somme cadute in successione, e a versarle poi su un nuovo conto intestato a un fiduciario del notaio, da quest'ultimo indicato, che, invece, era il marito della stessa imputata, così impossessandosi della somma di euro 80.600,00;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 640 cod. pen, art. 54 cod. pen; Ordinanza — n. 23645/2023 — snpen · Corte di Cassazione: si ravvisavano gli estremi del delitto di truffa, in quanto il consenso di Maria Gioconda Pierini, che aveva aderito all'operazione prospettatale, era stato carpito prospettando una falsa rappresentazione della realtà, poiché l'imputata, ricevuto l'incarico da Maria Gioconda Pierini e Fabio Pierini di presentare la dichiarazione di successione di Cristina De Fazio, madre dei predetti Pierini, tacendo l'intenzione di sottrarre il denaro ricevuto per tentare di ripianare i propri debiti, aveva indotto Maria Gioconda Pierini ad aprire un nuovo conto, nel quale appoggiare le somme cadute in successione, e a versarle poi su un nuovo conto intestato a un fiduciario del notaio, da quest'ultimo indicato, che, invece, era il marito della stessa imputata, così impossessandosi della somma di euro 80.600,00;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPI FLAVIA nato a SIENA il 08/03/1972 avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; t
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 30 novembre 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Siena il 17 settembre 2018, con cui Flavia Pepi è stata condannata alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizi della motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. e della regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio nonché in ordine alla ritenuta sussistenza del dolo dell'imputata, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che (cfr. pagine 3 e 4 della sentenza impugnata), ha affermato che:
1) si ravvisavano gli estremi del delitto di truffa, in quanto il consenso di Maria Gioconda Pierini, che aveva aderito all'operazione prospettatale, era stato carpito prospettando una falsa rappresentazione della realtà, poiché l'imputata, ricevuto l'incarico da Maria Gioconda Pierini e Fabio Pierini di presentare la dichiarazione di successione di Cristina De Fazio, madre dei predetti Pierini, tacendo l'intenzione di sottrarre il denaro ricevuto per tentare di ripianare i propri debiti, aveva indotto Maria Gioconda Pierini ad aprire un nuovo conto, nel quale appoggiare le somme cadute in successione, e a versarle poi su un nuovo conto intestato a un fiduciario del notaio, da quest'ultimo indicato, che, invece, era il marito della stessa imputata, così impossessandosi della somma di euro 80.600,00;
2) si ravvisava altresì il dolo, poiché l'imputata aveva chiaramente approfittato della buona fede delle parti;
3) non sussistevano gli estremi dello stato di necessità, difettando il presupposto dell'inevitabilità del danno che l'imputata subiva dalle richieste usurarie ed estorsive, poiché avrebbe potuto rivolgersi all'autorità giudiziaria denunciando quando stava subendo; rilevato che le deduzioni, formulate dalla ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimís: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'11/3/2009, Rv. 243838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere es