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Ordinanza — n. 23644/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23644/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23644/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ROBERTO nato a GIUSSANO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 3 settembre 2021, ha assolto Roberto Spada dal reato di cui al capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 1, mesi 5 e giorni 23 di reclusione ed euro 589,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 493 ter cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si censura la valutazione delle prove, su cui è fondata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, e il mancato espletamento di una perizia antropometrica, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del Collegio territoriale: si vedano, in particolare, pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha già dato contezza del compendio probatorio a carico dell'imputato e ha fornito congrua ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la menzionata Corte ha evidenziato le ragioni per cui la testimonianza di Sannuel Spada, tendente a scagionare il cugino, non è stata ritenuta totalmente attendibile, poiché implausibile e smentita dai filmati delle telecamere, che hanno documentato esattamente la colpevolezza dell'imputato, rendendo così superflua l'integrazione istruttoria e l'invocata perizia antropometrica; osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23644/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 81, 110 e 493 ter cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si censura la valutazione delle prove, su cui è fondata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, e il mancato espletamento di una perizia antropometrica, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del Collegio territoriale: si vedano, in particolare, pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha già dato contezza del compendio probatorio a carico dell'imputato e ha fornito congrua ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la menzionata Corte ha evidenziato le ragioni per cui la testimonianza di Sannuel Spada, tendente a scagionare il cugino, non è stata ritenuta totalmente attendibile, poiché implausibile e smentita dai filmati delle telecamere, che hanno documentato esattamente la colpevolezza dell'imputato, rendendo così superflua l'integrazione istruttoria e l'invocata perizia antropometrica; osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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rimborso del debito divieto dell'arresto personale per debiti sovraindebitamento offesa al credito indebito abuso di carte-chèques
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADA ROBERTO nato a GIUSSANO il 13/07/1971 avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 3 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Lecco il 3 settembre 2021, ha assolto Roberto Spada dal reato di cui al capo A) dell'imputazione per non aver commesso il fatto, rideterminando la pena nei confronti del medesimo nella misura di anni 1, mesi 5 e giorni 23 di reclusione ed euro 589,00 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 81, 110 e 493 ter cod. pen. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si censura la valutazione delle prove, su cui è fondata l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, e il mancato espletamento di una perizia antropometrica, sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del Collegio territoriale: si vedano, in particolare, pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, ove la Corte d'appello - in linea con la motivazione del giudice di primo grado - ha già dato contezza del compendio probatorio a carico dell'imputato e ha fornito congrua ed articolata risposta alle doglianze difensive; segnatamente, la menzionata Corte ha evidenziato le ragioni per cui la testimonianza di Sannuel Spada, tendente a scagionare il cugino, non è stata ritenuta totalmente attendibile, poiché implausibile e smentita dai filmati delle telecamere, che hanno documentato esattamente la colpevolezza dell'imputato, rendendo così superflua l'integrazione istruttoria e l'invocata perizia antropometrica; osservato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore I