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Ordinanza — n. 23643/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23643/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23643/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARHAN MOHAMED MAGED ABDESLAM ( DETTO MOMOA) nato il 24/10/1998 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Roma il 20 luglio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di MOHAMED MAGED ABDESLAM SARHAN nella misura di anni 10 e mesi 8 di reclusione ed euro 10.700,00 di multa in relazione al concorso nei reati di estorsione aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è reiterativo di analoga doglianza disattesa dalla Corte territoriale, che, nel valorizzare i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e il difetto di elementi favorevoli, apprezzabili in suo favore, ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23643/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è reiterativo di analoga doglianza disattesa dalla Corte territoriale, che, nel valorizzare i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e il difetto di elementi favorevoli, apprezzabili in suo favore, ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata estorsione sanzione penale reati violenti coazione penale traffico grave di stupefacenti delitto contro la persona

Disposizioni normative citate

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art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARHAN MOHAMED MAGED ABDESLAM ( DETTO MOMOA) nato il 24/10/1998 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di assise di appello di Roma, con sentenza del 31 maggio 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dalla Corte di assise di Roma il 20 luglio 2021, ha rideterminato la pena nei confronti di MOHAMED MAGED ABDESLAM SARHAN nella misura di anni 10 e mesi 8 di reclusione ed euro 10.700,00 di multa in relazione al concorso nei reati di estorsione aggravata, sequestro di persona e lesioni personali. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche, è reiterativo di analoga doglianza disattesa dalla Corte territoriale, che, nel valorizzare i plurimi precedenti penali a carico dell'imputato e il difetto di elementi favorevoli, apprezzabili in suo favore, ha fatto corretta applicazione dell'insegnamento di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze anzidette può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pres