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Ordinanza — n. 23642/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23642/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23642/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC DANIEL nato a ROMA il 11/12/2001 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 29 novembre 2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 604 ter cod. pen. di cui al capo B) dell'imputazione, ha rideterminato la pena nei confronti di Daniel Cizmic nella misura di anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.533,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed altri, confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., è reiterativo e privo di specificità, poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato sulla mancata giustificazione da parte di quest'ultimo in ordine alla detenzione del telefono di provenienza furtiva, rinvenuto nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la Corte territoriale ha aderito al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).

Regesto Legislator

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art. 604 ter cod. pen, art. 648 cod. pen; Ordinanza — n. 23642/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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prova del dolo mancanza di prova difetto di motivazione prove acquisite illegalmente spiegazione credibile ricettazione

Disposizioni normative citate

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art. 604 ter cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 29 novembre 2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 604 ter cod. pen.
art. 648 cod. pen
di cui al capo B) dell'imputazione, ha rideterminato la pena nei confronti di Daniel Cizmic nella misura di anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.533,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIZMIC DANIEL nato a ROMA il 11/12/2001 avverso la sentenza del 03/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 3 giugno 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Velletri il 29 novembre 2021, esclusa l'aggravante di cui all'art. 604 ter cod. pen. di cui al capo B) dell'imputazione, ha rideterminato la pena nei confronti di Daniel Cizmic nella misura di anni 4, mesi 9 e giorni 10 di reclusione ed euro 1.533,00 di multa in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. ed altri, confermando nel resto. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 648 cod. pen., è reiterativo e privo di specificità, poiché non si confronta criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, della Corte territoriale, la quale ha fondato la responsabilità dell'imputato sulla mancata giustificazione da parte di quest'ultimo in ordine alla detenzione del telefono di provenienza furtiva, rinvenuto nella sua disponibilità (si veda, in proposito, pag. 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la Corte territoriale ha aderito al consolidato orientamento della Corte di Cassazione, per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o della non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede (per tutte, Sez. 2, n. 29198 del 25/05/2010, Fontanella, Rv. 248265).

Il dolo di ricettazione, inoltre, ricorre nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza (Sez. 2, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515). Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo ad un onere non probatorio ma di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per il giudice o che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Sez.

U., n. 35535 del 12/07/2007, Rv. 236914); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa