Ordinanza — n. 23638/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 23/01/1989 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; /77 E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza dell'Il aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 luglio 2020, con cui Giuseppe Pontis è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, T.U. n. 309/90 quanto al capo A) dell'imputazione; artt. 56 e 629, comma secondo, cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione e art. 4, comma 2, L. n. 110/75 quanto al capo C) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio territoriale, che, in particolare, alle pagine 7 e ss. della sentenza impugnata, ha evidenziato che dalle dichiarazioni (precise e logicamente coerenti) della persona offesa e degli altri testi nonché dalle conversazioni intercettate emergevano gli elementi costitutivi dei tre reati contestati all'imputato; rilevato che, sia pure evocando un travisamento della prova, il ricorrente mira ad ottenere una interpretazione delle prove diversa da quella svolta dalla Corte del merito: il che è incompatibile con il giudizio di legittimità (v. ex plurimis:
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 23638/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PONTIS GIUSEPPE nato a SAN GAVINO MONREALE il 23/01/1989 avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; /77
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO La Corte di appello di Cagliari, con sentenza dell'Il aprile 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 22 luglio 2020, con cui Giuseppe Pontis è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione ai reati di cui agli artt. 81, comma secondo, cod. pen. e 73, commi 1, 4 e 5, T.U. n. 309/90 quanto al capo A) dell'imputazione; artt. 56 e 629, comma secondo, cod. pen. quanto al capo B) dell'imputazione e art. 4, comma 2, L. n. 110/75 quanto al capo C) dell'imputazione. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento delle prove poste a base dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, sono meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio territoriale, che, in particolare, alle pagine 7 e ss. della sentenza impugnata, ha evidenziato che dalle dichiarazioni (precise e logicamente coerenti) della persona offesa e degli altri testi nonché dalle conversazioni intercettate emergevano gli elementi costitutivi dei tre reati contestati all'imputato; rilevato che, sia pure evocando un travisamento della prova, il ricorrente mira ad ottenere una interpretazione delle prove diversa da quella svolta dalla Corte del merito: il che è incompatibile con il giudizio di legittimità (v. ex plurimis:
Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153 -01); considerato che il percorso argomentativo relativo all'attendibilità della persona offesa, seguito dai giudici di merito, è conforme ai criteri dettati da questa Corte, secondo cui le dichiarazioni della persona offesa - cui non si applicano le regole dettate dall'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. - possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone e corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, come avvenuto nel caso di specie (tra le altre:
Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015, Rv. 265104); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estens