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Ordinanza — n. 23636/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23636/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23636/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO MICHELE nato a POLISTENA il 15/03/1971 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Gi(" E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia il 7 febbraio 2019, con cui Michele Raso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato nonché alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata) ha affermato che: - non sussistevano dubbi circa l'attribuibilità all'imputato del fatto contestato, avendo Poste Italiane chiarito che era Michele Raso l'intestatario della carta postepay, su cui era stata effettuata la ricarica, in quanto, al momento dell'emissione della carta, egli aveva fornito i propri dati identificativi ed esibito un proprio documento in relazione al quale non pendeva alcuna denuncia di furto o smarrimento; - non poteva essere applicata l'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., attesi i numerosi, gravi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato, per il quale non poteva quindi ritenersi sussistente la non abitualità, indefettibile presupposto per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, altresì, che per le stesse ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. la Corte territoriale ha implicitamente disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:

Regesto Legislator

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art. 640 cod. pen, art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23636/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale motivi di cassazione condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda tassazione delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia il 7 febbraio 2019, con cui Michele Raso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen..
art. 131 bis cod. pen
Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato nonché alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RASO MICHELE nato a POLISTENA il 15/03/1971 avverso la sentenza del 12/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; Gi("

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Genova, con sentenza del 12 maggio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di La Spezia il 7 febbraio 2019, con cui Michele Raso è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.. Considerato che i motivi di ricorso, con cui si deducono vizi della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità dell'imputato nonché alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e dell'art. 62 bis cod. pen, sono reiterativi di profili di censura già adeguatamente disattesi dalla Corte territoriale, che (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata) ha affermato che: - non sussistevano dubbi circa l'attribuibilità all'imputato del fatto contestato, avendo Poste Italiane chiarito che era Michele Raso l'intestatario della carta postepay, su cui era stata effettuata la ricarica, in quanto, al momento dell'emissione della carta, egli aveva fornito i propri dati identificativi ed esibito un proprio documento in relazione al quale non pendeva alcuna denuncia di furto o smarrimento; - non poteva essere applicata l'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., attesi i numerosi, gravi, recenti e anche specifici precedenti penali dell'imputato, per il quale non poteva quindi ritenersi sussistente la non abitualità, indefettibile presupposto per l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.; ritenuto, altresì, che per le stesse ragioni ostative all'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. la Corte territoriale ha implicitamente disatteso la richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche; rilevato che le deduzioni, formulate dal ricorrente, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis:

Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074), e non si confrontano con la compiuta e lineare motivazione svolta dai Giudici della cognizione e, dunque, omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell11/3/2009, Rv. 243838); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensor