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Ordinanza — n. 23635/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23635/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23635/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO LUIGI nato a ACERRA il 21/12/1994 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 18 marzo 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luigi Tufano in ordine al reato ascrittogli al capo B) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, e ha confermato nel resto, rideterminando la pena in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen. ed altri. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse, sulle aggravanti contestate, non è conferente, atteso che le attenuanti generiche non sono state riconosciute; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 23635/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen. ed altri. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse, sulle aggravanti contestate, non è conferente, atteso che le attenuanti generiche non sono state riconosciute; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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altri capi d'accusa gravi addebiti penali commisurazione della pena per rapina delitto contro la persona perseguimento penale per truffa tentata rapina
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUFANO LUIGI nato a ACERRA il 21/12/1994 avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 24 marzo 2022, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Noia il 18 marzo 2014, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Luigi Tufano in ordine al reato ascrittogli al capo B) dell'imputazione, perché estinto per prescrizione, e ha confermato nel resto, rideterminando la pena in anni 2, mesi 1 e giorni 10 di reclusione ed euro 500,00 di multa per il reato di cui agli artt. 110, 628, comma terzo n. 1, cod. pen. ed altri. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono l'erronea applicazione della legge penale e la carenza della motivazione in relazione al mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche, già concesse, sulle aggravanti contestate, non è conferente, atteso che le attenuanti generiche non sono state riconosciute; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza del 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il President