Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23633/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23633/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23633/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI MARCO nato a VENEZIA il 21/06/1972 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'Il febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 26 maggio 2021, con cui Marco Costantini è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 641 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen. e il travisamento delle prove, poste a sostegno dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato - è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio territoriale, che, in particolare, a pagina 6 della sentenza impugnata, ha evidenziato che dal compendio probatorio, segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali del professionista, che ha erogato la prestazione medica, e della sua segretaria, era emerso che l'imputato, dopo aver preso un appuntamento, finalizzato ad acquistare una prestazione professionale medica in favore di una sua conoscente di non modico valore (filler della tossina botulinica per euro 1.000,00 circa), ha dissimulato, dapprima, una difficoltà di pagamento con la carta di credito, al fine di non adempiere la prestazione, per poi asserire - una volta richiamato al telefono - di aver pagato in contanti presso lo studio medico, ponendo così in essere una condotta fraudolenta finalizzata a celare il proprio stato di insolvenza (prima ben taciuto dallo stesso con false rassicurazioni al medico sulla volontà e possibilità di pagare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 641 cod. pen; Ordinanza — n. 23633/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 110 e 641 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen. e il travisamento delle prove, poste a sostegno dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato - è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio territoriale, che, in particolare, a pagina 6 della sentenza impugnata, ha evidenziato che dal compendio probatorio, segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali del professionista, che ha erogato la prestazione medica, e della sua segretaria, era emerso che l'imputato, dopo aver preso un appuntamento, finalizzato ad acquistare una prestazione professionale medica in favore di una sua conoscente di non modico valore (filler della tossina botulinica per euro 1.000,00 circa), ha dissimulato, dapprima, una difficoltà di pagamento con la carta di credito, al fine di non adempiere la prestazione, per poi asserire - una volta richiamato al telefono - di aver pagato in contanti presso lo studio medico, ponendo così in essere una condotta fraudolenta finalizzata a celare il proprio stato di insolvenza (prima ben taciuto dallo stesso con false rassicurazioni al medico sulla volontà e possibilità di pagare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta indennità per insolvenza insolvenza dichiarazione di insolvenza reato economico irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 641 cod. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINI MARCO nato a VENEZIA il 21/06/1972 avverso la sentenza del 11/02/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'Il febbraio 2022, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 26 maggio 2021, con cui Marco Costantini è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 110 e 641 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso - con cui si deducono l'erronea applicazione dell'art. 641 cod. pen. e il travisamento delle prove, poste a sostegno dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato - è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal Collegio territoriale, che, in particolare, a pagina 6 della sentenza impugnata, ha evidenziato che dal compendio probatorio, segnatamente dalle dichiarazioni testimoniali del professionista, che ha erogato la prestazione medica, e della sua segretaria, era emerso che l'imputato, dopo aver preso un appuntamento, finalizzato ad acquistare una prestazione professionale medica in favore di una sua conoscente di non modico valore (filler della tossina botulinica per euro 1.000,00 circa), ha dissimulato, dapprima, una difficoltà di pagamento con la carta di credito, al fine di non adempiere la prestazione, per poi asserire - una volta richiamato al telefono - di aver pagato in contanti presso lo studio medico, ponendo così in essere una condotta fraudolenta finalizzata a celare il proprio stato di insolvenza (prima ben taciuto dallo stesso con false rassicurazioni al medico sulla volontà e possibilità di pagare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il P