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Ordinanza — n. 23631/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23631/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23631/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESPI ERNESTO nato a MAGENTA il 20/03/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 28 giugno 2021, con cui Ernesto Crespi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo, cod. pen.

Regesto Legislator

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artt. 494 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 23631/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 61 n. 5 e 640, comma secondo, cod. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali condono delle spese procedurali concorso di motivi di sospensione censure procedurali rimborso delle spese

Disposizioni normative citate

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artt. 494 cod. proc. pen
Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione degli artt. 494 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRESPI ERNESTO nato a MAGENTA il 20/03/1969 avverso la sentenza del 25/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; RITENUTO IN FATI-0 E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 25 maggio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale della stessa città il 28 giugno 2021, con cui Ernesto Crespi è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui agli artt. 61 n. 5 e 640, comma secondo, cod. pen.

Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deducono la violazione degli artt. 494 cod. proc. pen. e 62 bis cod. pen. nonché vizi della motivazione, non è sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria; ritenuto che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze; valutato che il ricorso è privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non sono indicati gli elementi posti a base delle censure formulate, così che non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente