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Ordinanza — n. 23629/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23629/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23629/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OULD LEBZIOUIA ABDELATI nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI; E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 maggio 2022, ha confermato la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 29 settembre 2020, con cui Ould Lebziouia Abdelati è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha illustrato le ragioni della ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo del reato (essendo il veicolo stato rinvenuto con "l'occultamento del numero di telaio con un'etichetta adesiva posticcia all'interno del vano motore, sulla lamiera del parafango anteriore destro; l'apposizione del numero di telaio e dell'etichetta originali sulla paratia che separa il vano motore dell'abitacolo; l'apposizione, al posto della targa originale, di un'altra falsa, corrispondente ad un veicolo del medesimo modello, effettivamente appartenente all'imputato), sia dell'elemento soggettivo del reato (la condotta dell'imputato ha comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, la consapevolezza del medesimo in ordine alla provenienza illecita del mezzo ed è stata finalizzata ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza delittuosa dell'autovettura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 648 bis cod. pen; Ordinanza — n. 23629/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 648 bis cod. pen. Considerato che le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha illustrato le ragioni della ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo del reato (essendo il veicolo stato rinvenuto con "l'occultamento del numero di telaio con un'etichetta adesiva posticcia all'interno del vano motore, sulla lamiera del parafango anteriore destro; l'apposizione del numero di telaio e dell'etichetta originali sulla paratia che separa il vano motore dell'abitacolo; l'apposizione, al posto della targa originale, di un'altra falsa, corrispondente ad un veicolo del medesimo modello, effettivamente appartenente all'imputato), sia dell'elemento soggettivo del reato (la condotta dell'imputato ha comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, la consapevolezza del medesimo in ordine alla provenienza illecita del mezzo ed è stata finalizzata ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza delittuosa dell'autovettura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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flussi finanziari illeciti fine di indebito profitto appropriazione indebita di fondi riciclaggio di denaro traente riciclaggio di capitali

Disposizioni normative citate

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art. 648 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OULD LEBZIOUIA ABDELATI nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 02/05/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO La Corte di appello di Milano, con sentenza del 2 maggio 2022, ha confermato la pronuncia resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città il 29 settembre 2020, con cui Ould Lebziouia Abdelati è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per il reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. Considerato che le doglianze difensive sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal Collegio del merito con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente ha omesso di confrontarsi: si vedano, in particolare, pagine 3 e 4 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha illustrato le ragioni della ritenuta sussistenza sia dell'elemento oggettivo del reato (essendo il veicolo stato rinvenuto con "l'occultamento del numero di telaio con un'etichetta adesiva posticcia all'interno del vano motore, sulla lamiera del parafango anteriore destro; l'apposizione del numero di telaio e dell'etichetta originali sulla paratia che separa il vano motore dell'abitacolo; l'apposizione, al posto della targa originale, di un'altra falsa, corrispondente ad un veicolo del medesimo modello, effettivamente appartenente all'imputato), sia dell'elemento soggettivo del reato (la condotta dell'imputato ha comprovato, ogni oltre ragionevole dubbio, la consapevolezza del medesimo in ordine alla provenienza illecita del mezzo ed è stata finalizzata ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza delittuosa dell'autovettura); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2023 Il Consigliere Estensore Il Pre