Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 23625/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23625/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23625/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLO NUNZIA nato a CATANIA il 09/09/1961 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Con ordinanza in data 05/05/2021, il Tribunale di CATANIA, pronunciando in sede esecutiva, rigettava la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente eseguite disposto con sentenza irrevocabile di condanna del 17/03/2006 della Corte di appello di Catania. Propone ricorso per cassazione la Tomasello deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sospensìone della demolizione. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate alla Tomasello ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - il GE ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale solo la adozione (o la prossima adozione) di un provvedimento amministrativo insanabile con la disposta demolizione legittima la revoca o la sospensione dell'ordine stesso, circostanza esclusa dal Tribunale con argomenti di fatto fondati su prove il cui travisamento non viene nemmeno dedotto; - né la ricorrente prende posizione sull'ulteriore circostanza ostativa alla sospensione della demolizione costituita dalla prosecuzione degli abusi sull'opera oggetto dì richiesta di condono.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23625/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
ordine di demolizione azione di manutenzione effetto sospensivo della licenza edilizia sfratto disdetta della locazione abitativa legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOMASELLO NUNZIA nato a CATANIA il 09/09/1961 avverso l'ordinanza del 05/05/2021 del TRIBUNALE di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Con ordinanza in data 05/05/2021, il Tribunale di CATANIA, pronunciando in sede esecutiva, rigettava la richiesta di sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusivamente eseguite disposto con sentenza irrevocabile di condanna del 17/03/2006 della Corte di appello di Catania. Propone ricorso per cassazione la Tomasello deducendo con unico motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al rigetto dell'istanza di sospensìone della demolizione. Il ricorso è inammissibile per le ragioni già comunicate alla Tomasello ai sensi dell'art. 610, c. 1, c.p.p. Osserva il Collegio: - il GE ha fatto corretta applicazione del principio costantemente affermato da questa Corte secondo il quale solo la adozione (o la prossima adozione) di un provvedimento amministrativo insanabile con la disposta demolizione legittima la revoca o la sospensione dell'ordine stesso, circostanza esclusa dal Tribunale con argomenti di fatto fondati su prove il cui travisamento non viene nemmeno dedotto; - né la ricorrente prende posizione sull'ulteriore circostanza ostativa alla sospensione della demolizione costituita dalla prosecuzione degli abusi sull'opera oggetto dì richiesta di condono.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente ai pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso