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Ordinanza — n. 23624/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 23624/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 23624/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERKA HALIT nato il 01/07/2000 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO; E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRANI, con sentenza in data 21/03/2022, applicava nei confronti di CERKA HALIT la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del Ricorre CERKA HALIT, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Regesto Legislator

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art. 444 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 23624/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del Ricorre CERKA HALIT, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Parole chiave

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reati qualificati contro gli stupefacenti permesso di promuovere un procedimento penale allegazioni insufficientemente motivate ritiro della querela penale pericolo di traffico di stupefacenti legittimazione a contestare licenza

Disposizioni normative citate

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art. 444 c.p
E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRANI, con sentenza in data 21/03/2022, applicava nei confronti di CERKA HALIT la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CERKA HALIT nato il 01/07/2000 avverso la sentenza del 21/03/2022 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Il TRIBUNALE di TRANI, con sentenza in data 21/03/2022, applicava nei confronti di CERKA HALIT la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione al reato di cui all' art. 73 DPR n. 309 del Ricorre CERKA HALIT, personalmente, che chiede l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente il quale ha proposto il ricorso personalmente, dopo l'entrata in vigore della novella e nei confronti di un provvedimento emesso sotto il vigore di essa, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen..

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 17/02/20